Art. 3.
(Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale).

      1. All'articolo 491-bis del codice penale, il secondo periodo è soppresso.

      2. Dopo l'articolo 495 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore sull'identità o su

 

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qualità personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al certificatore l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno».